Il contratto di Apprendistato è un particolare rapporto di lavoro in cui il giovane apprendista riceve la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato.
Il contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro speciale, ovvero "a causa mista", comporta l'obbligo per l'imprenditore di impartire la formazione al giovane assunto, sia attraverso l'affiancamento, on the job, sia consentendo la frequenza dei corsi esterni all'azienda organizzati dalle regioni.
E' stato introdotto un limite minimo di 120 ore annue (120 ore per i maggiorenni e 240 ore annue per i minorenni) di formazione esterna all'azienda, finalizzata alla preparazione tecnica preliminare, alla costruzione delle competenze trasversali e realizzata durante l'orario di lavoro. La prescrizione di una formazione esterna è rafforzata dal fatto che alcune agevolazioni contributive concesse alle imprese sono subordinate all'effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative.
Possono essere assunti in Apprendistato i giovani tra i 16 e i 24 anni che hanno adempiuto all'obbligo scolastico, anche con attestato di qualifica o diploma attinenti all’attività da svolgere.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 e di ulteriori due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio.
Nel settore artigiano l’età massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto contenuto professionale.
La durata di questo contratto è minimo di 18 mesi e massimo di 4 anni, secondo i CCNL e la qualifica, o anche 5 nel settore artigiano. Può essere applicato in tutte le aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Le agevolazioni contributive concesse alle imprese sono subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative complementari per i contratti di apprendistato conclusi a decorrere dal 19 luglio 1999, come previsto dall'art. 2, decreto legge n° 214/1999.