Forma di rapporto nata da accordi interconfederali fra le parti (OO.SS. e datori), poi regolato da leggi, è considerato come l'Apprendistato un rapporto a causa mista (sia di formazione, sia di lavoro).
Possono essere assunti con questa tipologia i giovani (iscritti presso i CPI) di età compresa tra 16 e 25 anni, 29 se laureati, come ora prevede un direttiva europea.
Esistono 3 tipi di CFL:
- di tipo A1 per l'acquisizione di una professionalità intermedie;
- di tipo A2 per l'acquisizione di professionalità medio-alta;
- di tipo B, cosiddetti di inserimento nell'azienda che possono riguardare tutti i livelli. E’ un contratto di formazione lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale, mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La durata massima è di 24 mesi per i CFL di tipo A e di 12 mesi per i CFL di tipo B, con tempi intermedi secondo la qualifica e l'inquadramento.
Trascorsi tali periodi il datore di lavoro può confermare il rapporto di lavoro e trasformarlo in tempo indeterminato, oppure risolverlo, cessando quindi il rapporto di lavoro, anche se il giudizio nella formazione è positivo.
Da questo punto di vista è un contratto a termine, ma le aziende devono trasformare a tempo indeterminato almeno il 60% dei CFL degli ultimi 2 anni, per avere diritto alla approvazione di nuovi progetti.
Nel contratto di tipo A vi é l'obbligo di una formazione minima da 100 a 140 ore, a seconda delle professionalità da occupare, da effettuarsi in orario di lavoro.
Nel contratto di tipo B l'obbligo é relativo ad una formazione di base minima non inferiore alle 20 ore.
Il dipendente assunto in CFL ha diritto ad avere una copia del CFL (da parte del datore di lavoro), nonchè una lettera di assunzione che precisa la qualifica iniziale e finale, il trattamento economico, il periodo di prova e il CCNL di riferimento.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di formazione e lavoro anzitempo rispetto al termine concordato, se non per giusta causa, pena il risarcimento del danno.
Il danno è determinato in misura corrispondente alla retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe dovuto percepire fino al termine del C.F.L.
Nel caso la rescissione del rapporto di lavoro avvenga per libera scelta del lavoratore, questi è tenuto a dare all'azienda il preavviso secondo le norme contrattuali vigenti, pena una trattenuta economica la cui entità è rapportata al numero dei giorni di preavviso non dato (ma vi è giurisprudenza che considera sia il datore che il lavoratore reciprocamente impegnati fino alla scadenza).
Il CFL può venir convertito a tempo indeterminato prima della scadenza prevista.