E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
Aspetti retributivi del lavoro a domicilio: i lavoratori che eseguono lavori a domicilio, debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
Qualora tali contratti non dispongano, in ordine alla tariffa per il lavoro a domicilio, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta da otto membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La nomina dei membri della commissione avviene da parte del direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro presiede tale commissione senza però avere diritto di voto.
Spetta altresì, a tale commissione, il compito di determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.