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Contratto di lavoro temporaneo (interinale)



Con questo tipo di rapporto di lavoro, viene prevista la possibilità per le imprese di "affittare" dipendenti a tempo determinato reclutandoli da agenzie specializzate iscritte ad un albo. Per cui un'impresa fornitrice (di lavoratori) può porre uno o più lavoratori a disposizione di un'altra azienda affinché ne utilizzi, in via temporanea, le prestazioni. La motivazione alla base di tale ipotesi contrattuale e' il "soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese utilizzatrici".
Possono prestare la propria attivita' lavorativa come lavoratori interinali, tutti i lavoratori senza distinzione anche se inseriti nelle liste di mobilita' compreso i dirigenti.
I casi in cui e' possibile utilizzare il lavoro interinale sono:
- tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per temporanee utilizzazioni di qualifiche non presenti in Azienda (es: nel caso di un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);
- per sostituzione di lavoratore assente.
Il contratto tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice deve avere obbligatoriamente la forma scritta. Copia del contratto di fornitura di manodopera temporanea, va rimessa entro 10 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il contratto dve contenere: il motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il luogo della prestazione, l'orario e la durata del lavoro, le mansioni, il trattamento economico e normativo, le obbligazioni del datore di lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, nonche', la responsabilita' in solido dell'azienda utilizzatrice in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.
L' assunzione del lavoratore interinale puo' essere: - a tempo determinato;
l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in vista della specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e per la durata da questa richiesta (eventualmente anche per rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare);
- a tempo indeterminato;
in questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione dell'impresa fornitrice senza prestare attivita' lavorativa o essere impiegato in attivita' di formazione, riceve una speciale indennita' di "disponibilita" che verra' successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro del Lavoro. Le misure di tale indennita' vengono pero', naturalmente in via generale, demandate alla futura contrattazione collettiva.
Il contratto tra impresa fornitrice e lavoratore interinale deve avere la forma scritta sia nel primo contratto che e nell'eventuale proroga; copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio dell'attivita'. Deve contenere: i motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, le mansioni, il periodo di prova, la durata, luogo, orario, data di inizio e termine, indicazioni relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la redazione di altro contratto scritto, nei casi e per la durata che dovranno essere previsti dalla contrattazione collettiva



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