Il contratto part-time è un rapporto di lavoro svolto ad un orario, fissato da un contratto individuale, ridotto rispetto all'orario di lavoro normale previsto dai contratti collettivi. Può essere applicato sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Le forme di part-time possono essere di varie tipologie:
- part-time orizzontale: attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto; Es: 4 ore x 5 giorni lavorativi = 20 ore sett. su 40;
- part-time verticale: attività prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto; Es: 8 ore su 3 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40; oppure: 6 ore su 4 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40;
- part-time ciclico: attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto obbligatoriamente e in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione, anche giornaliera, dell'orario di lavoro.
Essendo un contratto di tipo individuale, una copia va consegnata al lavoratore assunto, mentre un'altra deve essere inviata all'Ispettorato del Lavoro entro 30 giorni dalla stipula.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire contestualmente all'atto dell'assunzione, oppure in seguito ad una trasformazione del rapporto di lavoro successiva all'assunzione.
Nel caso in cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale o viceversa, le parti dovranno sancire tale trasformazione con contratto scritto.
L'azienda che decida di effettuare assunzioni di personale a tempo pieno, dovrà preventivamente verificare la volontà del lavoratore già dipendente, assunto con contratto di lavoro a part-time, di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.
I contratti collettivi, aziendali oltre che nazionali, possono stabilire:
- un numero percentuale di lavoratori ai quali concedere il part-time rispetto al numero di lavoratori a tempo pieno normalmente occupati presso l'azienda;
- la possibilità', non prevista dalla legge 863/84, di concordare ore "supplementari" retribuibili con una maggiorazione sulla paga oraria;
- Le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.
Collocamento: in ogni caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, (compreso nelle 20 ore settimanali per il settore privato e nelle 18 ore per il settore pubblico) il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto all'Uffico di Collocamento nella lista ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa con un secondo rapporto di lavoro a part-time che realizzi complessivamente le 40 ore settimanali.