L'assunzione può avvenire con l'apposizione di un termine, ma in presenza di motivi di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, sostitutivo ( D.Lgs. 368/2001).
Questo decreto legislativo ha recentemente modificato la normativa precedente (L.230/1962, L.79/1983, L.56/1987) che continua ad avere effetto fino alla scadenza dei contratti in essere. La nuova normativa non ha rimosso che questo tipo di contratto deve avere una motivazione apprezzabile, ma ha comunque allargato i termini applicativi rendendolo più utilizzabile dalle imprese.
In specifico i datori di lavoro e i lavoratori possono stipulare un contratto a termine per motivi:
a) tecnici: eventi contingenti, necessità di professionalità assenti dall'organico dell'azienda;
b) produttivi e organizzativi: ad esempio picchi produttivi;
c) sostitutivi: lavoratori assenti ma con diritto alla conservazione del posto.
La legge tutela i lavoratori con l'apposizione di regole riguardanti i requisiti del contratto (trattamento economico e normativo, il termine, le condizioni della eventuale proroga, ecc.). Il lavoratore assunto a termine è equiparato a quello assunto a tempo indeterminato per gli aspetti economici e normativi.
Il contratto deve essere scritto e consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio della prestazione.