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Stage e tirocini formativi



Si tratta di un'esperienza formativa di tempo limitato da svolgersi presso strutture pubbliche e private, rivolte a soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e finalizzata a favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro e ad acquisire esperienza diretta sul campo.
Non e' un contratto di lavoro.
Le finalità del tirocinio sono di agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, sostenere il processo di accoglienza delle imprese verso i giovani, adeguare e personalizzare le modalità di formazione rispetto agli utenti e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro.
I tirocini in Italia sono regolati dal DM n.142 del 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' art. 18 della Legge n.196 (Pacchetto Treu).
I tirocini si possono attivare solo tramite gli Enti Promotori definiti dal DM n. 142/98: Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) e Università, enti di formazione, Centri per l'impiego, servizi di orientamento, cooperative sociali, comunità terapeutiche, servizi per l'inserimento lavorativo per i disabili. Per fare un tirocinio contattare direttamente tali enti.
Il Decreto prevede che tutte le convenzioni ed i progetti di tirocinio vengano inviati (dagli Enti Promotori) alla Regione, alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali (art.5).
Sono previsti tirocini con finalità formative o di orientamento per i disabili, per favorirne l'inserimento lavorativo ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili", art. 11 c. 2).
Le definizioni di stage e di tirocinio formativo vengono chiarite dalla Circolare n. 52 del 9 luglio 1999 e dalle Direttive attuative per la formazione professionale.
Il progetto formativo deve contenere:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
È prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguano l’andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).
Aspetti retributivi e contributivi:
il tirocinio formativo o di orientamento “non costituisce rapporto di lavoro”, ai sensi dell’articolo 1, co.2, DM 142/98. In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante.
Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che in questo caso è assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF del 20%.
Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per i periodi di tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante (art.9 regolamento, art.18, L.196/97).



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